Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 231. Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condominio acquista la facoltà di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facoltà può essergli accordata dal ministero dei lavori pubblici nel caso di riscatto con pagamento immediato di almeno un terzo del prezzo, e frazionato per la rimanenza ai sensi dell'art. 141 purchè la cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire il regolare pagamento delle somme ad essa dovute alle scadenze stabilite. In ogni caso, e per lo spazio di cinque anni a decorrere dal 3 febbraio 1934, gli atti di alienazione devono essere comunicati al ministero dei lavori pubblici che potrà opporsi ove ve ne sia motivo. Non esercitandosi l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, l'atto di alienazione si intenderà approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverrà eseguibile.

Art. 232. L' alienazione dell'alloggio cooperativo importa sostituzione dell'acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell'alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. L'alienante, assolti gli adempimenti connessi con l'alienazione, resta liberato.

Art. 233. L' alienazione, l'ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell'edificio ad esso piano relative.

Art. 234. Le disposizioni di cui agli articoli 113, comma secondo, 232 e 233, si applicano anche alle permute di alloggi per i quali i condomini non siano addivenuti ancora al riscatto del rispettivo alloggio col pagamento totale parziale del prezzo. Sono estese alle permute stipulate dopo il riscatto le norme degli articoli 231, 232 e 233.

Art. 235. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei condomini anche in relazione al- la disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio stesso, provvederanno le cooperative con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal ministero dei lavori pubblici e dalla cassa depositi e prestiti. Nel regolamento saranno stabiliti fra l'altro i turni, gli oneri ed i divieti che fossero ritenuti necessari per evitare molestie fra condomini. In esso potranno essere comminate per infrazione alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta a carico del condominio responsabile, salvo il ricorso di cui all'art. 239 e senza pregiudizio del danno e del rimborso delle spese cui la infrazione abbia dato luogo. Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo per spese generali.

Art. 236. Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà promuovere l'intervento della cassa depositi e prestiti perché, con le norme stabilite nell'art. 65, sia assicurata la riscossione di tutte le somme dovute dai condomini o dal singolo proprietario, in base alle disposizioni del presente titolo, nonché dei relativi interessi di mora.

Art. 237. Contro il condominio che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere, a norma dell'art. 65, secondo comma, del r. decreto 12 marzo 1908 n. 151.

Art. 238. Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili al- la conservazione di un alloggio cooperativo, la cassa depositi e prestiti riconosca la necessità di provocare la vendita forzata del medesimo, il ministero dei lavori pubblici può, su richiesta del condominio, autorizzare la vendita anche per trattativa privata, purchè il prezzo relativo copra, oltre il credito della cassa a valore di riscatto, le rate scadute di quote di manutenzione e di spese generali rimaste insolute e ogni altra partita liquidata.

Art. 239. Per il periodo di dieci anni a decorrere dall'1 aprile 1936 su tutte le controversie in materia di condominio, decide la commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero è intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia. Nell'esercizio di tale funzione la commissione è composta di sette membri effettivi e due supplenti e decide con l'intervento di sette votanti. Contro la decisione della commissione è ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione per qualsiasi motivo alla commissione stessa la quale decide in seduta plenaria. Essa può disporre nuove prove d'ufficio o su richiesta delle parti le quali hanno anche facoltà di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia. La commissione in seduta plenaria è costituita di undici membri effettivi e tre supplenti e decide con l'intervento di undici votanti. La decisione della commissione plenaria sulla opposizione è impugnabile, entro giorni novanta dalla notifica, con ricorso alle sezioni unite dalla corte di cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Nel caso di annullamento con rinvio, la commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 240. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle cooperative a contributo erariale mutuatarie della amministrazione delle ferrovie dello stato, con le seguenti varianti: le attribuzioni e facoltà date al ministero dei lavori pubblici e alla cassa depositi e prestiti dagli articoli 201 - 202 - 209 - 213 - 214 - 216 - 220 - 221 - 224 - 227 - 230 - 231 - 235 - 236 - 237 - 238, s'intendono deferite alla direzione generale delle ferrovie dello stato; la frase "dal ministero dei lavori pubblici di accordo con la cassa depositi e prestiti" contenuta nell'art. 204, è sostituita dalla seguente "dalla direzione generale delle ferrovie dello stato". Alle parole "ministro pei lavori pubblici" contenute negli articoli 208, 209 e 230, sono sostituite quelle di "direttore generale delle ferrovie dello stato"; nell'art. 220, comma primo, alla frase "il ministero stesso disporrà l'esecuzione di ufficio", è sostituita la seguente: "la direzione stessa ne disporrà l'esecuzione di ufficio". I commi quinto e sesto sono fusi e sostituiti dal seguente unico comma: "in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, si applicano a carico degli inadempienti le disposizioni contenute nell'art. 236, salvo alla direzione generale di procedere alla vendita giusta l'art. 238 ove la morosità verificatasi non venga estinta nel termine da essa fissato". Nell'art. 231, comma primo, alla dizione "purchè la cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire", è sostituita la seguente: "a condizione che sia garantito". Alle parole "il ministero dei lavori pubblici può" contenute nell'art. 238 si sostituiscono le seguenti "la direzione stessa può" e la parola "cassa" è sostituita da "amministrazione".

TITOLO XIII Disposizioni generali

CAPO UNICO

Art. 241. Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello stato. In tal caso competono le ordinarie indennità di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le relative distinte di indennità, trasmesse dal ministero dei lavori pubblici, ai privati, alle cooperative, agli istituti od enti costruttori debbono essere pagate entro mesi tre dall'invio del- la parcella sotto pena di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.

Art. 242. Salvo le disposizioni degli articoli 95, 103, 104, 105 e 106, rimangono ferme le prenotazioni, assegnazioni e comunque l'attribuzione degli alloggi avvenute anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico, sempre che non sia già stato proposto tempestivo ricorso. Rimangono parimenti ferme le procedure e le approvazioni espletate secondo la legge del tempo o in base a questa non occorrenti. In nessun caso è consentita la revisione di situazioni perfezionatesi con contratto di mutuo individuale.

Art. 243. Restano fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi, l'ammortamento e la definizione dei mutui per costruzione di case popolari od economiche in attuazione dei provvedimenti urgenti per la città di Roma di cui al titolo V del testo unico 30 novembre 1919 n. 2318, concernenti l'istituto per le case popolari e l'istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato incorporato nell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato con regio decreto-legge 4 dicembre 1930 n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931 n. 338. Ai rapporti giuridici ed agli obblighi derivanti dai mutui e dalle costruzioni eseguite per conto delle cooperative edilizie di roma e di napoli, dall'unione edilizia nazionale posta in liquidazione con r. decretolegge 24 settembre 1923 n. 2022, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del r. decreto-legge 28 febbraio 1935 n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935 n. 1043. Restano ugualmente fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi in dipendenza della costruzione di case popolari od economiche autorizzate dal decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919 n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921 n. 1290, recante provvedimenti per la città di Napoli, dal r. decreto-legge 8 maggio 1924 n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 592, per esecuzione di opere pubbliche nella lucania, ed in genere da altre disposizioni speciali.

Art. 244. Le attribuzioni deferite al ministero dei lavori pubblici in materia di cooperative edilizie, in quanto non sia diversamente disposto, sono devolute all'amministrazione delle ferrovie dello stato, ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'amministrazione stessa. Sono a questa anche estese tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici previsti dal presente testo unico per le cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti nonché tutte le norme ivi contenute, in quanto applicabili. Restano comunque ferme le attribuzioni del ministero dei lavori pubblici in materia di contributi erariali nel pagamento di parte degli interessi nonché quelle spettanti alla commissione di vigilanza a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 245. L' amministrazione delle ferrovie dello stato è autorizzata:

a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'amministra zione stessa, il ribasso del 50 per cento sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;

b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso spesa;

c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il can- tiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Art. 246. Con regolamento da approvarsi e da modificarsi eventualmente con decreto del ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sono determinate le opere e le forniture il cui costo sia da escludere in tutto od in parte dal contributo erariale. Con decreto del ministro pei lavori pubblici, ovvero di quello per le comunicazioni qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, sono determinate le modalità per l'applicazione delle norme sulla esecuzione, contabilizzazione e collaudazione delle case popolari od economiche a contributo erariale nonché la tariffa delle competenze spettanti agli ingegneri direttori dei lavori ed agli ingegneri collaudatori. Con decreto reale, su proposta del ministro pei lavori pubblici, sentita la commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, sono emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni a contributo erariale siano mantenuti in giusta relazione con quelli delle materie prime e della mano d'opera.

 

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